venerdì 10 febbraio 2012

11 febbraio
Le trascorse celebrazioni del centocinquantesimo anniversario dell'unificazione italiana hanno avuto, tra gli altri meriti, quello di promuovere una riflessione più meditata sullo storico sviluppo dei rapporti tra Chiesa e Stato in Italia, così come sul contributo offerto dai cattolici alla crescita del Paese. È stata una riflessione che, grazie anche al progressivo decantare delle passioni ed al parallelo affinarsi dei giudizi successivi all'inesorabile trascorrere del tempo, ha messo meglio in luce gli aspetti di un lungo percorso. Dai dissapori iniziali, questo è venuto svolgendosi positivamente, in un crescendo di reciproca stima e collaborazione, arricchendo per più aspetti la società italiana e favorendo nel corpo sociale la crescita di valori identitari, formatisi molto prima dell'unificazione politica e che il cristianesimo aveva largamente contribuito a forgiare.In particolare la riflessione sul passato ha messo in evidenza come la storia dei rapporti tra la Chiesa e lo Stato unitario, sin dalla realizzazione dell'alto obbiettivo dell'unità nazionale, sia segnata più nel senso della continuità che in quello - comunemente ritenuto - della rottura. Già all'indomani del 20 settembre 1870, infatti, venne avvertita in tutta la sua reale consistenza la assoluta peculiarità della situazione italiana, con l'esigenza di garantire la piena libertà della Santa Sede per la sua alta missione in Italia e nel mondo; una libertà che necessariamente postula anche una piena libertà ed una adeguata condizione giuridica per la Chiesa che è in Italia, di cui il Papa è primate. Non a caso la Legge delle Guarentigie del 13 maggio 1871 si propose di risolvere il problema, e se le soluzioni ivi previste risultarono poi giuridicamente inadeguate, è significativo tuttavia notare che essa fu il risultato politico del superamento di opposti estremismi, indicando la necessità di sottrarre la questione al mero diritto comune.Da questo punto di vista, dunque, i Patti Lateranensi del 1929, di cui celebriamo oggi la ricorrenza, segnarono lo sviluppo nella continuità di un'idea già implicita nelle Guarentigie; sviluppo che fu ulteriore ed ancor più evidente con l'avvento della Costituzione repubblicana del 1948, con le disposizioni contenute nell'articolo 7 e con le garanzie poste per tutti in materia di libertà religiosa. La Carta, infatti, esplicita e sviluppa un'idea italiana di laicità: non conflittuale ma positiva, non di contrapposizione ma di collaborazione, basata su una distinzione tra gli ordini - quello politico e quello religioso - come antidoto ad ogni assolutizzazione della politica così come ad ogni fondamentalismo ideologico o religioso; una laicità caratterizzata dal principio della sana collaborazione.La pace religiosa che si è venuta così costruendo nel tempo ha favorito la pace sociale e la promozione negli animi di una attenzione al bene comune: presupposto dei sentimenti di solidarietà, a livello individuale e di formazioni sociali, che appaiono essenziali per una comunità politica coesa e giusta. Sentimenti di solidarietà che, come notava Alexis de Tocqueville, se sempre necessari, lo sono ancor più in una democrazia, al fine di superare le tentazioni di un particolarismo utilitaristico.La revisione del Concordato del 1984 esprime, per certi aspetti, il momento di più alta, consapevole espressione di questo percorso, laddove, ribadito il principio costituzionale - ma anche conciliare - della indipendenza e sovranità di Chiesa e Stato nei rispettivi ordini, formula l'impegno di entrambe le Parti "al pieno rispetto di tale principio nei loro rapporti ed alla reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo e il bene del Paese".In quanto tale, ovviamente, l'impegno è per il futuro; ma l'espressione non può non essere colta anche come il punto di arrivo di una esperienza che ha dato buona prova e che, perciò, si è desiderato che continuasse nel tempo.La Santa Sede non può che dare atto alla Repubblica Italiana di un sincero e scrupoloso adempimento di quanto pattuito. Da parte sua la Chiesa in Italia ha svolto e continua a svolgere con grande impegno la missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione, che le è propria. Si tratta di un impegno costantemente incoraggiato, promosso e sostenuto dalla parola e dalla sollecitudine del Santo Padre. E tuttavia non si può fare a meno di rilevare che, talora, l'esperienza giuridica rischia di svolgersi secondo direzioni diverse da quelle racchiuse nella volontà pattizia e nel dato normativo. Il pensiero va a certi orientamenti della giurisprudenza che sembrano non tenere adeguatamente conto del sistema ordinamentale nel suo complesso e che rischiano di svuotare di contenuto l'articolo 8 del Concordato, nella parte in cui prevede la delibazione in Italia delle sentenze di nullità matrimoniale pronunciate dai tribunali ecclesiastici. Occorre ribadire che l'impegno ivi contenuto è precisamente quello di dare efficacia alle sentenze canoniche, dovendo restare i casi di non delibabilità l'eccezione e non la regola. Il che significa che in sede di delibazione delle sentenze stesse si deve tenere conto di quella "specificità dell'ordinamento canonico dal quale è regolato il vincolo matrimoniale, che in esso ha avuto origine", che non a caso il Concordato richiama.Sempre in tema matrimoniale, sembra ormai divenuto urgente un intervento, di esclusiva competenza del legislatore italiano, che sostituisca la vetusta legge n. 847 del 1929 e detti nuove disposizioni per l'applicazione delle norme concordatarie sul matrimonio. Ciò anche al fine di provvedere, nel caso di matrimoni canonici invalidamente contratti, a più adeguati interventi a favore delle parti più deboli, tenuto conto del mutato contesto sociale ed economico.L'augurio è che anche in una materia la cui regolamentazione costituisce una delle ragioni del Concordato e, al tempo stesso, un suo caposaldo, qual è appunto quella matrimoniale, possa continuare a svolgersi una positiva e sana collaborazione nell'esclusivo interesse della persona umana e della sua libertà religiosa. (©L'Osservatore Romano 11 febbraio 2012)

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